Le agevolazioni fiscali per i proprietari dei beni di interesse storico ed artistico costituiscono un forte strumento indiretto a sostegno della conservazione di tali beni, a fronte di una notevole incidenza delle spese necessarie per effettuare gli interventi di manutenzione e restauro. Sono riservate ai proprietari di beni dichiarati di interesse culturale mediante specifico provvedimento (Dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 42/2004).
Poiché in materia di agevolazioni fiscali la normativa di riferimento è soggetta a frequenti variazioni, si invita a voler sempre verificare eventuali modifiche sopraggiunte.
Le già menzionate agevolazioni riguardano principalmente:
- Agevolazioni fiscali relative alle imposte di successione e donazione;
- Agevolazioni fiscali relative alle spese a carico del proprietario;
- Agevolazioni fiscali relative all’imposta sul reddito dei fabbricati;
- Agevolazioni fiscali relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
- Agevolazioni fiscali relative all’imposta comunale sugli immobili.
Agevolazioni fiscali relative alle imposte di Successione e Donazione
Il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990) prevede:
- agli articoli 12 e 13 l’esclusione dei beni culturali vincolati dall’attivo ereditario, pertanto per tali beni non sono previste imposte di successione purché il vincolo sia stato perfezionato prima della apertura della successione e siano stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione;
- all’art. 59 l’applicazione di imposta nella misura fissa prevista per l’imposta di registro, per le donazioni di beni culturali vincolati.
In entrambi i casi, deve essere presentata all’Ufficio del Registro l’attestazione rilasciata da questa Soprintendenza comprovante l’esistenza del vincolo e la certificazione dell’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione dei beni culturali soggetti a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004. In merito alla richiesta di quest’ultima certificazione, la domanda deve contenere l’identificazione del bene culturale, comprensiva di individuazione catastale e i dati del richiedente.
La documentazione dovrà inoltre essere integrata da:
- dati del decreto di tutela (individuazione catastale, data di adozione e trascrizione del provvedimento); nel caso in cui, successivamente alla data di emissione del decreto di vincolo, siano intervenute variazioni catastali di un immobile, dovrà essere fornito l’estratto di mappa aggiornato che identifica il bene oggetto della richiesta, corredato di certificato di corrispondenza ai mappali del D.M. di vincolo;
- documentazione fotografica interna ed esterna;
- perizia giurata comprensiva di rilievo in adeguata scala firmata da un architetto regolarmente iscritto all’albo professionale;
- planimetrie catastali storiche e dello stato attuale, complete di visura catastale storica;
- copia dell’atto attestante la provenienza della proprietà,
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (autocertificazione) dalla quale risulti:
- di essere donatario/co-donatario o erede dell’immobile;
- che l’immobile è in buono stato di conservazione;
- che non sono state eseguite opere in assenza o in difformità dall’autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004;
- di essere a conoscenza che, ai sensi del comma 4 dell’art. 13 del D.Lgs. 346/1990, l’alienazione in tutto o in parte del bene prima che sia decorso un quinquennio dall’apertura della successione, il mutamento di destinazione non autorizzato dello stesso ed il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 59 del D.Lgs. 42/2004 per consentire l’esercizio della prelazione, determinano la decadenza del beneficio dell’applicazione dell’imposta in misura fissa.
Ai sensi del D.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231, la Soprintendenza rilascia tali attestazioni e certificazioni entro 120 giorni dal ricevimento dell’istanza.
Puoi scaricare i modelli di Successione e Donazione a fondo pagina.
Agevolazioni fiscali per lavori relative alle spese a carico del proprietario
La normativa vigente prevede una generale deducibilità dal reddito delle spese di manutenzione, conservazione e restauro di beni culturali. I soggetti proprietari o che, comunque, possiedono o detengono beni mobili o immobili vincolati di cui al D.Lgs. 42/2004, i quali sostengono spese di manutenzione, protezione o restauro dei beni stessi possono usufruire della detrazione fiscale per oneri, di cui all’art. 15, c. 1, lett. g) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), per un importo pari al 19% delle spese sostenute. Le spese ammesse possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi riconosce alle persone fisiche ed agli enti non commerciali una detrazione dall’imposta e agli enti commerciali una deduzione dall’imponibile.
Ai sensi dell’art. 40, co. 9, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con legge 214/2011, la documentazione e le certificazioni per usufruire di tali agevolazioni sono sostituite da un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietàai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445e ss.mm.ii.
La dichiarazione dovrà essere inoltrata via PEC alla Soprintendenza per le verifiche a campione, di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 e dovrà contenere gli estremi identificativi della proprietà, dell’immobile e del decreto di tutela nonché delle autorizzazioni ai lavori rilasciate dalla stessa Soprintendenza a cui si riferiscono le spese oggetto della richiesta di agevolazione fiscale. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione, oppure in caso di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, o in caso di tentata esportazione non autorizzata di quest’ultimi.
Puoi scaricare il modello Agevolazioni Fiscali in fondo alla pagina.
Agevolazioni fiscali relative all’imposta sul reddito dei fabbricati
Si tratta di benefici fiscali a favore dei proprietari, riconosciuti in sede di determinazione del reddito dei fabbricati da indicare nella dichiarazione annuale dei redditi, regolamentati dall’art. 4 del Decreto-Legge n. 16/2012, convertito nella Legge n. 44/2012. Le esenzioni fiscali per gli edifici fruibili dal pubblico sono un dispositivo che attiene agli immobili interamente adibiti a sede museale, biblioteche, archivi o che sono destinati ad altri scopi culturali.
Agevolazioni fiscali relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali
Per questa imposta sono previste agevolazioni sull’aliquota applicabile ai trasferimenti immobiliari dei beni sottoposti alle prescrizioni di tutela, sempreché l’acquirente non venga meno agli obblighi della conservazione e protezione dei beni. Qualora già sussista l’accertamento o la dichiarazione di vincolo previsto dal Codice per i beni sottoposti alle prescrizioni di tutela, l’interessato deve dichiarare nell’atto di acquisto gli estremi del vincolo, in base alle risultanze dei registri immobiliari; qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all’atto da registrare, una attestazione rilasciata dalla Soprintendenza da cui risulti che è in corso la procedura di apposizione del vincolo. L’agevolazione è revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell’atto, non venga documentata l’avvenuta dichiarazione di vincolo. L’agevolazione fiscale decade anche nel caso in cui i beni vengano in tutto o in parte alienati prima dell’adempimento degli obblighi di conservazione e protezione, nel caso di mutamento di destinazione senza preventiva autorizzazione dell’amministrazione competente e, infine, nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi.
Agevolazioni fiscali relative all’imposta comunale sugli immobili
Fatte salve le opportune verifiche presso i competenti uffici, la disciplina IMU e TASI prevede una agevolazione per i fabbricati ai quali è stato riconosciuto un particolare pregio storico, artistico o architettonico.: alla lettera a) dell’art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011 è prevista la riduzione al 50% della rendita catastale al fine del calcolo della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e smi e pertanto solo con decreto formalizzato di vincolo diretto. La Legge di Stabilità 2014 (L. 27/12/2013, n. 147) non riporta una specifica norma agevolativa per la TASI. Sul punto è intervenuto il Ministero con le risposte FAQ del 04/06/2014 che hanno confermato come la riduzione debba applicarsi anche alla TASI, visto che la base imponibile dei due tributi è identica.
Per il ricevimento, prenotare tramite il sistema di prenotazioni on-line l’Arch. Barbara Baldrati.

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