Il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” stabilisce, in linea generale, che i soggetti pubblici e privati hanno l’obbligo di garantire la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza e che gli oneri finanziari per gli interventi conservativi sono posti a loro carico (art. 30).
L’intervento di sostegno finanziario dello Stato attraverso contributi costituisce pertanto un’eccezione che è rimessa a scelte tecnico-discrezionali compiute dell’Amministrazione. In particolari circostanze, dunque, gli oneri per gli interventi conservativi volontari o per quelli imposti, secondo le modalità e procedure previste dal Codice (artt. 32-33), possono essere posti, in tutto o in parte, a carico del Ministero che a tal fine può erogare contributi con le modalità e procedure previste dal Codice (artt. 34-37).
La richiesta di ammissibilità ai contributi statali, previsti dagli articoli 31, 35 e 37 del Codice, dev’essere presentata dall’interessato alla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma contestualmente alla richiesta di autorizzazione ai lavori ex art. 21 del Codice. Non saranno accolte domande presentate a lavori ultimati. È opportuno altresì che nel corso dei lavori siano eseguiti sopralluoghi intermedi da parte di funzionari della Soprintendenza, al fine di verificare la conformità dei lavori in corso con il progetto preventivamente approvato. La direzione lavori dovrà comunque avere cura di raccogliere la documentazione fotografica idonea ad illustrare lo svolgimento delle diverse fasi dell’intervento.
Tutti i beni culturali di proprietà privata restaurati a carico totale o parziale dello Stato, per i quali siano stati concessi contributi in conto capitale o in conto interesse, dovranno essere accessibili al pubblico secondo modalità fissate da apposite convenzioni stipulate fra il Ministero ed i proprietari (art. 38). L’atto di convenzione, con durata minima di dieci anni, dovrà essere stipulato anche nel caso di lavori eseguiti all’esterno dell’immobile (ad es. facciata, coperture). Tale convenzione è finalizzata a consentire la pubblica e gratuita fruizione degli spazi più significativi dell’immobile per almeno un giorno al mese durante l’arco dell’intero anno, oltre alle Giornate Europee del Patrimonio e agli altri eventi istituzionali promossi dal MiC. I limiti temporali dell’obbligo di apertura al pubblico sono stabiliti tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti.
La Soprintendenza si pronuncia sulla ammissibilità ai contributi dello Stato, in conto capitale e in conto interessi, entro 120 giorni dal ricevimento dell’istanza, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231. La pronuncia sull’ammissibilità dell’intervento al contributo statale da parte della Soprintendenza costituisce mera indicazione propedeutica all’eventuale erogazione del contributo stesso, senza, pertanto, costituire alcun vincolo per l’accoglimento della richiesta, che resta demandata alle determinazioni conclusive del programma ministeriale e delle risorse finanziarie disponibili.
I contributi erogati per lavori finalizzati alla conservazione dei beni sono definiti dagli artt. 31, 35, 36 e 37 del D.Lgs 42/2004 e riguardano:
Contributo in conto capitale ai sensi degli artt. 31, 35 e 36 del D.Lgs. 42/2004
Il provvedimento per la richiesta dei contributi in conto capitale prevede due fasi distinte, preventiva e consuntiva, atte a valutare le spese sostenute dai proprietari, possessori o detentori per lavori e restauri eseguiti su beni di interesse architettonico approvati a norma degli artt. 21 e 22 del D.Lgs 42/2004.
Il progetto corredato dal relativo preventivo di spesa delle opere da eseguire e il consuntivo finale dovranno essere sottoposti alla valutazione della Soprintendenza per l’alta sorveglianza e per le verifiche di competenza.
La Soprintendenza valuta le richieste ricevute e indica gli interventi ammissibili a finanziamento statale, ne quantifica l’importo ed emana l’atto con cui viene dichiarata l’ammissibilità dell’intervento. Il contributo viene concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati, per una quota parte della spesa effettivamente sostenuta dal proprietario (determinata dalla Soprintendenza tenuto conto anche del godimento di eventuali altri contributi pubblici) per i soli interventi ritenuti ammissibili. Il Ministero può concorre alla spesa per un ammontare non superiore alla metà della stessa; se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare. [qui ci sono moduli da linkare]
Contributi in conto interessi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 42/2004
Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali, nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati a un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato. Tale contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all’istituto di credito secondo modalità stabilite da apposite convenzioni.

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