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L’Ufficio si occupa della sorveglianza sui beni mobili archeologici di interesse culturale: pubblici o appartenenti a privati.

Le cose di interesse archeologico hanno uno speciale regime giuridico; ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito Codice) “da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile“.

In deroga a tale principio, è legittima la privata disponibilità di quei beni archeologici per i quali risulti dimostrata la proprietà privata anteriormente all’entrata in vigore della L. 20 giugno 1909, n. 364; è da rammentare, inoltre, che la legge disciplina altre ipotesi di proprietà privata di beni archeologici, anche se ritrovati o scoperti dopo il 1909, essi sono:

– beni ceduti dallo Stato a titolo di compenso per il mancato utilizzo del fondo da parte del privato o di indennizzo per i danni subiti;

– beni rilasciati, da parte dello Stato, a titolo di corresponsione del premio di ritrovamento o di altra giustificata cessione (art. 92 e 93);

– acquisto, a titolo originario (possesso in buona fede o usucapione, ai sensi degli articoli 1153, 1160 e 1161 del Codice civile, etc.) o derivativo (compravendita, donazione, successione, etc.), risalente ad epoca antecedente all’entrata in vigore della L. 20 giugno 1909, n. 364.

Le cose di interesse archeologico, se non rientranti nei casi poco sopra indicati, costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato, non possono essere esportati e non possono essere alienati al di fuori della previsione delle leggi specifiche senza incorrere nelle sanzioni stabilite.

I beni mobili di interesse archeologico di proprietà pubblica sono quelli appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono tutelati ope legis (art. 10 comma 1).

I beni mobili di interesse archeologico di proprietà privata sono sottoposti alle disposizioni di tutela solo se oggetto di uno specifico provvedimento di “dichiarazione di interesse culturale” (art. 10 comma 3 e art. 13, cosiddetto “vincolo”).

Per tutti i beni sopra descritti è vietata l’uscita definitiva dal territorio nazionale (art. 65), mentre l’uscita temporanea per mostre, esposizioni, restauri, accordi culturali in regime di reciprocità e in qualità di arredo delle sedi diplomatiche e consolari all’estero (artt. 66, 67, 71) è autorizzata dal Ministero

Devono essere inviate all’Ufficio, per l’istruttoria di competenza:

  • Richieste per l’autorizzazione agli spostamenti, compresi quelli per mostre o vendita (art. 21 comma 1, lett. b, in particolare per l’autorizzazione ai prestiti per mostre si veda la circolare 29/2019 della DG Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Servizio IV)
  • Richieste di autorizzazione preventiva per gli interventi di manutenzione e restauro dei beni dichiarati di interesse (art. 21 commi 4 e 5)
  • Comunicazioni riguardo degli spostamenti (nel caso dei beni privati) dovuti a cambio di residenza dei proprietari delle opere (art. 21 comma 2).
  • Denuncia di trasferimento della proprietà o della detenzione, entro trenta giorni dal passaggio (art. 59); nel caso in cui questo avvenga a titolo oneroso, il Ministero e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della denuncia (artt. 60-62).
  • Comunicazione dell’alienazione di beni culturali di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nonché di persone giuridiche private senza scopo di lucro, che deve essere autorizzata mediante istanza da inoltrare al Segretariato Regionale e alla Soprintendenza.
  • Sono altresì soggetti ad autorizzazione le costituzioni di ipoteca e di pegno ed i negozi giuridici che possono comportare l’alienazione dei beni culturali (artt. 54 -56)

Non sono soggetti ad autorizzazione tutti gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie (art. 57).

Documentazione:

Circolare 29/2019 Direzione Generale Archelogia, Belle Arti e Paesaggio

È disponibile un fac-simile per la comunicazione inerente il possesso o la detenzione di materiale archeologico in pagina.

Eventuali istanze cartacee devono essere inviate al seguente indirizzo:

Servizio Tutela Beni Mobili Archeologici
Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma
Via di San Michele 17 – 00153 Roma

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